La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 4 aprile 2016, ha ribadito l’orientamento della Cassazione secondo cui vi è responsabilità professionale del medico qualora, in presenza di un atto terapeutico necessario dal quale siano però derivate conseguenze dannose per la salute del paziente, venga dimostrato che questi – se adeguatamente informato – avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento stesso. La Corte indica altresì i criteri di risarcimento della maggior invalidità derivante da un intervento non eseguito correttamente.